Il Servizio II – Diritto d’autore, nell’ambito delle proprie competenze in materia di diritto d’autore e di disciplina della proprietà intellettuale, cura la tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette (R.P.G.), della relativa banca dati informatica e dell’archivio delle stesse.
Il diritto d'autore mira alla protezione delle opere dell’ingegno, a loro volta espressione del lavoro intellettuale. Il riconoscimento in capo all'autore originario di diritti morali e patrimoniali fornisce un incentivo alla creazione e alla diffusione dell'opera. Tuttavia è necessario un bilanciamento tra il diritto del singolo a godere dei frutti delle proprie opere e il diritto della collettività a godere dei benefici dell'ingegno umano.
Il diritto d’autore è disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.) e dal relativo regolamento di esecuzione R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 (r.e.).
L’art.103 della citata legge istituisce il Registro Pubblico Generale delle opere protette, nel quale sono registrate le opere soggette all’obbligo di deposito secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di esecuzione alla legge sul diritto d’autore (artt. 33, 34). Possono essere registrati anche gli atti tra vivi ricompresi fra quelli indicati dall’art. 104 L.d.A.
Il Registro è attualmente tenuto dal Ministero della Cultura- DGBDA -Servizio II - Diritto d’autore, il cui Ufficio si trova presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in Viale Castro Pretorio 105, II piano.
Si sottolinea l’importanza della registrazione delle opere dell’ingegno, poiché essa consente all’autore di poter tutelare i propri diritti, precostituendosi una prova circa la paternità dell’opera e l’avvenuta pubblicazione della stessa.
A tal proposito l’art. 103, comma 5, L.d.A. specifica che gli autori o produttori indicati nel Registro sono ritenuti, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere loro attribuite.
Il deposito e la relativa registrazione non sono atti costitutivi di diritti d’autore in quanto il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è determinato dalla creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale (art. 6 L.d.A); nel caso del deposito di progetti di lavori dell’ingegneria o di altri lavori analoghi disciplinati dall’art. 99 l.cit. svolge invece una funzione costitutiva dei diritti dell’esercizio del diritto a compenso.