Titolo+CondividiSu
Titolo CondividiSu

Focus attività

Nell’ambito delle competenze assegnate  in materia di proprietà intellettuale, la Direzione Generale Biblioteche e diritto d'Autore segue in particolare l’istruttoria volta all’emanazione dei seguenti provvedimenti di attuazione della legge n. 633/1941 (lda) o di altre disposizioni: 

  • decreto del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita' culturali e del turismo ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2-ter, di definizione dei criteri  e delle modalita' delle forme di esenzione o di riduzione di cui all’articolo 15-bis  comma 2-bis della legge n. 633/1941,  secondo cui  agli organizzatori  di  spettacoli  dal  vivo  allestiti  in luoghi  con  capienza  massima  di  cento  partecipanti,  ovvero  con rappresentazione di opere di  giovani  esordienti  al  di  sotto  dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota  dei  relativi  diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di  riduzione  dalla corresponsione dei diritti d'autore.

  • decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita' culturali e del turismo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 69-quater, comma 2,  della legge n. 633/1941,  da emanare sentite le  associazioni  dei  titolari  dei diritti e degli utilizzatori  maggiormente  rappresentative,  attraverso il quale possono essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono  essere consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi,  nel  corso della ricerca diligente condotta ai fini della qualificazione come “orfane” delle opere dell’ingegno. decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali previsto dall’articolo 71-bis della legge n. 633/1941 secondo cui ai portatori di particolari handicap sono consentite, per  uso personale,  la  riproduzione  di  opere  e   materiali   protetti   o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purche' siano direttamente  collegate  all'handicap,  non  abbiano  carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall' handicap. Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, sentito  il  comitato  di  cui  all'art.  190,   individua  le categorie di portatori di handicap destinatarie della disposizione  e i criteri  per l'individuazione dei singoli beneficiari nonche', ove necessario,  le modalita' di fruizione dell'eccezione.

  • decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 71-quater lda di determinazione dell’equo compenso previsto per beneficiare della disposizione che consente la  riproduzione  di  emissioni  radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e  pena, per un  utilizzo  esclusivamente  interno,  purche'  i  titolari  dei diritti  ricevano  appunto  equo  compenso.

  • decreto di determinazione del compenso per la riproduzione  privata  di  fonogrammi  e  di videogrammi: l’articolo  71-septies stabilisce che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonche'  i  produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti  ed  esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno  diritto ad un compenso  per  la  riproduzione  privata  di  fonogrammi  e  di videogrammi  di  cui  all'articolo  71-sexies. Tale  compenso e' determinato, nel rispetto della normativa  comunitaria  e  comunque  tenendo  conto  dei  diritti  di riproduzione, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare sentito  il comitato di cui all'articolo  190  e  le  associazioni  di  categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli  apparecchi  e  dei supporti di cui al comma 1 e soggetto ad aggiornamento triennale.

  • decreto del Ministro dei  beni e le attività culturali e del truismo  di determinazione della provvigione spettante alla SIAE per le attività inerenti il “diritto di seguito”. Secondo l’articolo 154 della lda infatti La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)  provvede, secondo quanto disposto dal regolamento,  a  comunicare  agli  aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a  rendere pubblico, anche tramite il proprio  sito  informatico  istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso. Provvede, altresì, al successivo pagamento del  compenso al netto della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura è determinata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita  la  Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.

  • Informativa sugli aspetti connessi alla corretta interpretazione e applicazione delle norme di cui agli articoli 144-155 della legge n. 633/1941 sul diritto di seguito.
     
  • decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 191 lda di nomina dei membri del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore istituito ai sensi dell’articolo 190 della lda . Il Comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da' pareri  sulle  questioni  relative quando ne sia richiesto dal Ministro o quando sia prescritto da speciali disposizioni. Il Comitato  esperisce  il  tentativo  di  conciliazione  di  cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.

  • Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di attuazione dell’articolo 27 del d.lgs. n. 15 marzo 2017, n. 35 di recepimento della Direttiva 2014/26/UE. Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a rendere pubbliche sul proprio sito una serie di informazioni e mettere a disposizione, in via elettronica, dei titolari dei diritti, utilizzatori o, nell’ambito di un accordo di rappresentanza, di altri organismi di gestione, sulla scorta di una richiesta adeguatamente motivata,  le informazioni inerenti le opere o materiali gestiti i diritti rappresentati, direttamente o indirettamente,  i territori di pertinenza.
    Tali informazioni devono essere fornite in modalità tali da consentirne l’elaborazione integrata da parte degli utilizzatori. Il provvedimento pertanto è volto ad individuare le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni.

  • con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs n. 15 marzo 2017, n. 35 di recepimento della Direttiva 2014/26/UE, sono adottate  nuove disposizioni in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli Artisti Interpreti o Esecutori, fino ad ora disciplinati  dal DPCM 17 gennaio 2014 di riordino della materia del diritto connesso.

  • adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 45 lgs. n. 35/2017 di recepimento  della Direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi che ha novellato l’art. 15 bis della legge n. 633/1941, introducendo  i nuovi commi 2 bis e 2 ter, al fine di riconoscere forme di esenzione o riduzione dalla corresponsione dei diritti d’autore agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni.
    Il provvedimento del Ministro è volto alla  definizione dei criteri e delle modalità di tali  forme di esenzione o riduzione ed alla individuazione i adeguati meccanismi di controllo e forme di responsabilizzazione degli organizzatori che assicurino il rispetto delle condizioni previste dalla legge.

COPIA PRIVATA - "DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER LA RIPRODUZIONE PRIVATA DI FONOGRAMMI E DI VIDEOGRAMMI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 71- SEPTIES DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633

INDAGINE ISTAT
GPF
KANTAR
ROLAND BERGER
STUDIO NIELSEN
STUDIO SIGNORIELLO
DECRETO 15 LUGLIO 19
PROT. 2761 DEL 6 FEBBRAIO 2020
NOTA 7870 DEL 17 MARZO 2020
ADISSMO E IDDA
AGCOM
ALTROCONSUMO
ANICA
ARTISTI 7607
ASSOPROM
CONFCOMMERCIO
CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA
CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI
EMUSA
100 AUTORI
AFI
AIRES
ANDEC
APA
ASMI
FEDERINTERMEDIA
FIMI
GETSOUND
IDEA
ITSRIGHT
NUOVO IMAIE
PMI
SCF
SIAE
SKY
UNIVIDEO
VIDEORIGHTS
PROT. 12835 DEL 25 MAGGIO 2020
PROT. 10676 DEL 22 GIUGNO 2020
PROT. 10680 DEL 22 GIUGNO 2020

​Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 giugno 2020, n. 298 è stata aggiornata la determinazione dell'equo compenso per copia privata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 septies, comma 2, della legge n. 633/1941. Gli articoli 2 e 3 del decreto recano disposizioni inerenti rispettivamente le esenzioni dal pagamento del compenso e le richieste di rimborso di quanto già versato in caso di usi manifestamente estranei dalla realizzazione di copie di fonogrammi e videogrammi per uso privato, ivi incluso l'uso esclusivamente professionale. In applicazione di queste disposizioni, con decreto del Direttore generale biblioteche e diritto d'autore n. 576 del 4 settembre 2020, pubblicato su questo sito in pari data, sono stabilite le modalità di comunicazione delle informazioni ed è pubblicata la relativa modulistica da inviare alla SIAE per i seguiti di competenza.

Sul sito www.siae.it, oltre alla normativa di riferimento, è possibile accedere alla modulistica disponibile per la comunicazione delle unità esenti e per le richieste di rimborso ad alle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni, individuate nel decreto n. 576 del Direttore generale biblioteche e diritto d'autore.

ART. 71-BIS, COMMA 2-BIS DELLA LEGGE N. 633/1941 E DPCM 6 LUGLIO 2020 - ECCEZIONE DISABILI NON VEDENTI, IPOVEDENTI, PERCETTIVI, CON TALUNE DISABILITA’ FISICHE – OBBLIGHI ENTITA’ AUTORIZZATE

OBIETTIVI DELL’ECCEZIONE
In attuazione della Direttiva UE 2017/1564, l’art. 71-bis, comma 2-bis della legge n. 633/1941 (di seguito LDA) reca in favore di alcune categorie di beneficiari (non vedenti, ipovedenti, con disabilità percettive o di lettura, con determinate disabilità fisiche), una eccezione ad una serie di diritti esclusivi con riguardo ad alcuni tipologie di opere e previa loro trasformazione in “opere in formato accessibile”.

ENTITA’ AUTORIZZATE
Per consentire l’esercizio di tale eccezione, oltre che agli stessi beneficiari per un uso esclusivo, è consentito ad alcuni soggetti, definiti dalla legge “entità autorizzate”, di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui hanno legittimamente accesso (art. 71-bis, comma 2-quinquies).

ONERI DI COMUNICAZIONE PER LE ENTITA’ AUTORIZZATE
Per svolgere le attività consentite dall’articolo 71 bis, comma 2- quinquies della legge n. 633/1941 le entità autorizzate sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e a rispettare una serie di oneri: la verifica del possesso di tali requisiti e del rispetto degli obblighi è disciplinata dal DPCM del 6 luglio 2020.

  • In base a tale provvedimento le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al MIC via pec all’indirizzo dg-bda.servizio2@cultura.gov.it ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al MiC – DGBDA – Servizio II Diritto d’Autore - Via Castro Pretorio n. 105, 00185 Roma - una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi  del DPR n. 445/00, redatta sul modulo disponibile sul sito della Direzione Generale
    Le entità autorizzate dovranno attestare la denominazione, i dati identificativi i recapiti, le informazioni inerenti il riconoscimento o l’autorizzazione acquisiti per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni in favore della categoria di beneficiari contemplata dalla legge ed ogni altro dato richiesto. La dichiarazione dovrà essere corredata dalla copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
  • Le entità autorizzate sono altresì tenute a trasmettere al MIC- DGBDA, al Ministero della salute e all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione con le informazioni relative all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 71-bis, commi 2-undecies e 2-duodecies della LDA. Secondo l’articolo 71-bis, comma 2-undecies le entità autorizzate sono tenute a:
    a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;
    b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
    c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
    d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entita' autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c).
    Secondo l’art. 71-bis, comma 2 duodecies, le entità autorizzate devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entita' autorizzate, anche stabilite all'estero e ai titolari dei diritti:
    a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono
    di copie in formato accessibile e i formati disponibili;
    b) il nome e i contatti delle entita' autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies.

VERIFICHE
Come previsto dalla normativa vigente in tema di dichiarazioni sostitutive, il MIC-DGBDA è tenuto ad effettuare le verifiche sulle dichiarazioni pervenute. Tali verifiche saranno svolte a campione con cadenza semestrale, nella misura pari almeno al 20% delle dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità e sulla regolarità della documentazione.
Sul sito www.librari.beniculturali.it saranno periodicamente pubblicati i dati sulle dichiarazioni pervenute e sugli eventuali esiti delle verifiche che abbiano comportato la decadenza, per l’entità, dai benefici previsti dalla legge.
Con riguardo agli obblighi di cui all’art. 71-bis, commi 2-undecies e 2-duodecies il MIC- DGBDA, il Ministero della salute e all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, ricevono da parte delle entità autorizzate, entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione con le informazioni relative all’adempimento degli obblighi.
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Entità autorizzate che hanno adempiuto all’obbligo dichiarativo di cui all’art. 1 del DPCM del 6 luglio 2020:
A.M.A.C.I. - Associazione Mamme Attive Ciechi ed Ipovedenti
ABC Irifor del Trentino Cooperativa Sociale
ASP S. Alessio - Margherita di Savoia
Associazione Amici del Libro Parlato per i Ciechi d'Italia - Robert Hollman - del Lions Club di Verbania - ONLUS
Aurelio Nicolodi S.C.S. ​a R.L.
Biblioteca Italiana Ipovedenti B.I.I. ONLUS
Biblioteca Italiana per ciechi "Regina Margherita" Onlus
Centro Braille San Giacomo Soc. Coop. Soc.
Centro di Ateneo per le Biblioteche - Università di Padova
Centro Internazionale del Libro Parlato Associazione Onlus​
Centro Nazionale del libro parlato dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus - APS - Roma
Handy Systems Cooperativa Sociale Onlus
I.RI.FO.R. Onlus Toscana
Lalizablu SRL – Impresa sociale senza scopo di lucro
Politecnico di Milano
Politecnico di Torino
Puntidivista Soc. Coop. a r.l.​
Sapienza Università di Roma
Servizio biblioteche della Città di Torino​
Società Cooperativa Sociale Onlus Louis Braille​
Società Habilis Lavoro Cooperativa Sociale
Stamperia Braille – Regione Toscana
Stamperia Regionale Braille Onlus
Uic - Campania
UNIMORE - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Unione Italiana Ciechi - sez. territoriale Rieti
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Centro Regionale Trascrizione Braille UICI CRTB Campania
Unione italiana ciechi-sez. Frosinone
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Aps - Sezione Territoriale di Teramo
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ascoli Piceno e Fermo
Università Commerciale Luigi Bocconi
Università degli Studi di Cagliari
Università degli Studi di Firenze​
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi Roma Tre
Università Luiss Guido Carli di Roma
Università Statale degli Studi di Brescia

Condividi su:

torna all'inizio del contenuto