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Informazioni e chiarimenti sull'applicazione del regolamento

Informazioni e chiarimenti per l’applicazione del D.P.R. n 252 del 3 maggio 2006 -“Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico

Soggetti obbligati (art. 2; art. 6, comma 1) – Self-publishing

L’obbligo del deposito è in capo all’editore, o comunque al soggetto responsabile della pubblicazione, sia esso persona fisica o giuridica. Ove manchi un editore, il responsabile della pubblicazione può delegare la consegna dei documenti al tipografo, con atto scritto inviato agli istituti depositari. La responsabilità del rispetto della norma ricade comunque sempre sul delegante.
Nei casi di autopubblicazione (self-publishing), l’obbligo della consegna ricade sull’autore-committente in quanto “responsabile della pubblicazione”, il quale dovrà inviare direttamente l’opera agli istituti depositari. (La piattaforma editoriale talvolta prevede, a pagamento, la possibilità di provvedere al deposito per conto dell’autore: entrambe le modalità sono valide).
Poiché generalmente la tiratura iniziale non supera le duecento copie, nei casi di self-publishing si applica l’esonero parziale (D.P.R. 252/2006, art. 9), pertanto vanno inviate due sole copie, una per l’Archivio Nazionale (alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze) e una per l’Archivio Regionale (alla biblioteca depositaria individuata nella provincia dove risiede l’autore: vedi D.M. 28 dicembre 2007).
Nei casi di invio di pubblicazioni non dovute da parte degli autori, le biblioteche depositarie possono dichiarare solo l’avvenuta consegna, ma non l’effettivo uso pubblico del documento.
Vedi anche: F.A.Q.

Archivio Regionale – Sede dell’editore (art. 4, comma 1)

Qualora l’editore abbia la sede legale e quella amministrativa in due località distinte (e in generale in caso di dubbio tra sedi diverse), i documenti destinati all’Archivio regionale saranno depositati negli istituti del territorio più legati ai contenuti della pubblicazione (esempio: cronache locali dei giornali quotidiani).

Deposito e Modalità di consegna (art. 6 e 7)

Sono oggetto di deposito legale i documenti destinati al pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap, come indicato agli artt. 1 e 4 della Legge 106/2004 cui si rinvia. Qualora le pubblicazioni siano eventualmente accompagnate da gadget, questi, non rientrando nella tipologia dei documenti soggetti al deposito, non devono essere consegnati (nel caso venissero consegnati non saranno conservati).
I documenti sonori e video accompagnati da alcune pagine o da piccoli opuscoli esplicativi devono essere inviati direttamente all’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, e non alle due Biblioteche nazionali centrali.
Per il deposito legale dei manifesti di grande formato (3 metri per 18 metri) si richiede di depositare preferibilmente il formato standard.
L’elenco in duplice copia che accompagna i documenti da consegnare deve contenere le informazioni essenziali utili ad una loro agevole identificazione (autore, titolo, editore, anno).
L’attestazione dell’avvenuta consegna è data dall’istituto depositario, che, controllato il plico dei documenti ricevuti, restituisce al depositante (anche via mail) una copia vidimata dell’elenco che li accompagna. In caso di contestazioni sul regolare invio dei documenti entro i termini e nei modi
previsti dal regolamento, è necessario che il depositante sia in grado di attestare la spedizione.

Esonero totale (art. 8)

Ulteriori tipologie di documenti esclusi dal deposito legale:
- Ristampe inalterate (ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.L. 24/04/2014 n.66).
- Fotocopie.
- Dattiloscritti o stampati prodotti da computer per uso personale.
- Materiale didattico per corsi di formazione, ad uso interno.
- Tesi di laurea.
- Edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l’edizione definitiva.
- Articoli, in attesa di pubblicazione, stampati in proprio o presso l’Università esclusivamente a fini concorsuali.
- Pubblicazioni di editori stranieri, anche se stampate in Italia.
- Periodici con un numero di pagine inferiore a 10 che accompagnano oggetti prodotti in serie a fine di collezionismo (orologi, penne, pupazzetti, boccette, profumi, ecc.).

Allo stato attuale, la normativa non contempla la consegna dei videogiochi, in quanto appartengono alla categoria dei software, non elencata tra le tipologie di documenti soggette a deposito di cui all’art. 4 della legge 106/2004.
Differente è il caso dei libri gioco, perché in questi prevale la tipologia "libro", e sono pertanto soggetti al deposito.

Esonero parziale (art. 9)

Nei casi di esonero parziale previsti dal Regolamento, il depositante dovrà indicare, al momento della consegna dell’unica copia, la tiratura e/o il prezzo del documento.
Per l’Archivio Nazionale la consegna deve essere fatta alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
Per l’Archivio Regionale la consegna deve essere fatta alla biblioteca pertinente per provincia tra quelle comprese nell’elenco di cui al D.M. 28 dicembre 2007.

Consegna in forma cumulativa (art. 12, comma 3)

Sono state stipulate alcune convenzioni tra:

  • Biblioteca nazionale centrale di Roma, la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) e l'Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana).
  • Biblioteca nazionale centrale di Firenze e l’ANES (Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata).
  • Biblioteca nazionale centrale di Firenze, la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) e l'Uspi (Unione Stampa Periodica Italiana) relativa al deposito in forma cumulativa di giornali quotidiani e periodici.
  • Biblioteca nazionale centrale di Roma e l’ANES (Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata).

Deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica (art. 37- 40)

Relativamente alle modalità di deposito e di acquisizione dei documenti diffusi tramite rete informatica (art. 37 del Regolamento), è ancora in via di perfezionamento la scrittura del Regolamento specifico. Non appena sarà concluso il relativo iter di approvazione ne verrà data notizia su questo sito.
Pertanto, al presente NON sono da depositare le pubblicazioni in formato pdf, e-pub, o altri documenti diffusi esclusivamente tramite rete.
Sono invece soggette a deposito, esclusivamente nella loro forma tradizionale (ad es. libro, giornale, dvd), le pubblicazioni di cui all’art. 1 del Regolamento edite anche in formato elettronico.

Contatti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare le due Biblioteche nazionali depositarie e consultare le relative pagine web:
Biblioteca nazionale centrale di Firenze
bnc-fi.depositolegale@cultura.gov.it

Biblioteca nazionale centrale di Roma
bnc-rm.depositolegale@cultura.gov.it

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