Legge 20 luglio 2000, n. 211
"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei campi nazisti"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000).
Art. 1.
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della
Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed
a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i
perseguitati.
Art. 2.
1. In occasione del "Giorno della Memoria" di
cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative,
incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione,
in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto
è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e
politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel
futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della
storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili
eventi non possano mai più accadere.
Per
l’ occasione nelle Biblioteche Pubbliche Statali e negli
Istituti Centrali afferenti la Direzione Generale per le
biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d’autore
verranno organizzate iniziative sul tema.