La Direzione generale Biblioteche e Istituti Culturali, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d), del DPCM 15 marzo 2024, n. 57, autorizza il prestito dei beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni in Italia o all’estero, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela.
In base al D.M. del 5 settembre 2024, recante Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura, il Servizio II ha ricevuto le competenze relative all’Autorizzazione per il prestito per le Mostre ed è preposto ad esaminare le richieste di autorizzazione pervenute, complete della dovuta documentazione al fine della concessione al prestito.
Tutte le richieste di autorizzazione per il prestito per le mostre sia in Italia che all’estero devono essere indirizzate, almeno 4 mesi prima dell’inizio della mostra, esclusivamente al seguente indirizzo PEC:
dg-bic.servizio2@pec.cultura.gov.it
Solo in caso di esigenze eccezionali, limitate e motivate, questa Direzione generale valuterà la possibilità di accettare richieste avanzate con un minore anticipo.
Il Servizio II esamina e valuta le richieste di autorizzazione che pervengano complete della scheda movimento bene (da inviarsi in formato pdf) per ciascuna delle opere richieste, mentre per il prestito di opere di particolare valore, stabilito dai 300.000 euro in su, la richiesta viene sottoposta in via preventiva al competente Comitato Tecnico Scientifico di settore ai fini dell’acquisizione del previsto parere. In ogni caso, per le richieste di prestito che abbiano per oggetto più opere o documenti, è obbligatorio indicare il valore assicurativo di ciascuno anziché un valore forfettario per l’insieme dei beni da concedere in prestito.
Le Biblioteche dovranno valutare attentamente la possibilità di accordare il prestito di una stessa opera per mostre che si svolgano a breve distanza di tempo. Si sottolinea, infatti, l’importanza di assicurare in primis la tutela del materiale bibliografico, che, a tal fine, non potrà essere esposto di regola per più di tre mesi consecutivi, salvo diversa motivata richiesta e salvo proroghe debitamente autorizzate, e con l’adozione di precauzioni per evitare l’eccessiva esposizione delle stesse pagine all’aria e alla luce.
Inoltre, in caso di valore assicurativo pari o superiore a 300.000 euro, la Biblioteca dovrà essere in possesso di una copia di sicurezza dell’opera richiesta in prestito, preferibilmente una scansione ad alta definizione, ed eventualmente di un fac-simile.
La Direzione Generale esprime il suo parere anche nel caso in cui venga proposta dall’Organizzatore della mostra la modalità assicurativa della Garanzia di Stato, ovvero l’equivalente garanzia di uno Stato estero, per i beni di particolare valore esposti in Mostre da svolgersi fuori del territorio nazionale, in sostituzione di un’assicurazione privata.
In merito alla formula assicurativa “da chiodo a chiodo”, si sottolinea la necessità che le Compagnie assicuratrici garantiscano agli istituti prestatori tutte le clausole richieste nelle Condizioni di prestito. A tal fine è disponibile un documento da far sottoscrivere alle Compagnie assicuratrici, nel quale si indicano espressamente alcune specifiche clausole, spesso assenti o non chiaramente previste nella polizza assicurativa.