Le categorie di documenti totalmente o parzialmente esenti dall’obbligo di deposito sono indicate agli articoli 8, 9, 16, 22, 23, 34 e 39 del Regolamento (D.P.R. 252/2006).
Inoltre, il D.L. 24/04/2014 n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n.143 del 23 giugno 2014), dispone, all’art. 24, comma 5 lett. b), che, per l’Archivio Nazionale, non sono soggette a deposito legale le ristampe inalterate di tutti i documenti stampati in Italia.
In relazione all’Archivio Regionale, a ciascuna Regione è rimessa l’indicazione del numero di copie da consegnare presso gli Istituti depositari e di fatto alcune Regioni chiedono 1 copia, mentre altre, costituenti la maggior parte, chiedono 2 copie.
Al riguardo, per ogni informazione utile, si invitano i soggetti obbligati al deposito a rivolgersi direttamente alle strutture territoriali di competenza (cfr: Istituti depositari).
Infine, il D.D.G. 15 dicembre 2014 (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2015) elenca le tipologie di documenti non rilevanti ai fini della conservazione da parte delle due Biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, nonché quelle che le due Biblioteche possono acquisire discrezionalmente, solo nel caso in cui ne riconoscano il valore documentario rispetto alla cultura e alla vita sociale italiana.