
Sono giunte all’attenzione di questa Direzione Generale diverse segnalazioni riguardanti le modalità di applicazione del DM 107/2021 e del DDG n. 191/2021 inerenti le misure di sostegno alle collecting, agli autori, artisti interpreti ed esecutori.
Sul punto occorre tenere presente che le disposizioni inerenti tali misure di sostegno richiedono una lettura coordinata con il DM n. 212/2020 di attuazione dell’art. 90 del decreto legge n. 18/2020, convertito con legge n. 27/2020, a cui il DM n. 107 specificamente rinvia.
L’ art. 2, comma 6, del DM 107/21021 prevede anzitutto che 20 milioni di euro siano ripartiti in una quota pari a euro 10 milioni in favore degli autori e una quota pari a euro 10 milioni in favore degli artisti interpreti ed esecutori e che tali risorse siano assegnate dalla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali alle collecting ammesse al contributo ai sensi del comma 2, in proporzione al numero di associati con reddito nell’anno 2019 inferiore a euro 75.000.
Il successivo comma 7 dispone poi che le collecting provvedano al riparto delle somme assegnate tra gli autori e artisti associati o mandanti tenendo conto in particolare "del reddito dei destinatari, comunque non superiore a 75.000 euro nell’anno 2019, e in coerenza con i criteri contenuti nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 aprile 2020, attuativo dell’articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” (s.d.r.).
L’art. 3, comma 1, del DM n. 212/2020, a cui si rinvia per la determinazione della somma spettante a ciascun beneficiario, relativamente alla categoria degli autori individua tra i criteri da assumere come base di riferimento per avere accesso al contributo, oltre al reddito complessivo lordo, che in quel caso non doveva essere superiore a 20.000 euro, il reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro.
Inoltre, il comma 2, stabilisce che “Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità pari al 50% del reddito autorale maturato nel 2018, per un importo massimo di 3.000 euro e fatto salvo quanto previsto dal comma 7” nel caso in cui residuino delle risorse da ripartire”.
Anche nel precedente provvedimento pertanto, i ristori sono stati distribuiti a coloro che avevano percepito un reddito da diritto d’autore di almeno 1000 euro (quindi non anche alla fascia di autori con reddito da diritto d’autore inferiore a 1000 euro) in corrispondenza di un reddito complessivo lordo non superiore ai 20.000 euro, sensibilmente inferiore a quello previsto dal DM n. 107/2021 (75.000 euro).
Delineato il quadro normativo di riferimento sarà cura di questa Direzione Generale comunicare eventuali maggiori dettagli una volta acquisiti elementi informativi in ordine alle determinazioni assunte dalle collecting per la distribuzione delle quote di pertinenza.