I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore
culturale, istituiti dall'art. 25 della Legge 5 agosto 1981, n. 416
e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, nella misura di Euro 2.065.828,00 annui, vengono
concessi su conforme parere di una apposita Commissione di
esperti.
A seguito di quanto disposto dalla Legge finanziaria 2009 e dal
relativo bilancio di previsione dello Stato, sul fondo istituito
per la concessione dei predetti contributi per l’esercizio
finanziario 2009 sono stati stanziati €. 985.382,00.
A norma del regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2
maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi,
relativi all'esercizio finanziario 2009, in regola con le norme sul bollo, da
presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali
proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali
rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata
al Ministero per i Beni e le Attività Culturali –
Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e il
Diritto d’Autore – Centro per il libro e la lettura -
Via dell’Umiltà n. 33 - 00187 Roma - entro e non oltre il 30 giugno
2009.
La domanda dovrà essere accompagnata dal questionario
redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli
pubblicati nell'anno precedente (da spedirsi separatamente), e
corredata dalla documentazione di cui all'all. B.
Si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi
stabiliti dagli artt. 18 e 19 della legge 416/81 quale condizione
inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata
legge. Ai sensi degli artt. 1 e 27 della Deliberazione 30 maggio
2001 n. 236/01/CONS l’iscrizione al R.O.C. - Registro degli
Operatori di Comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito
il Registro Nazionale della Stampa costituisce, per i
soggetti di cui all’art. 2 della Deliberazione medesima,
requisito per l’accesso alle provvidenze previste dalla legge
416/81.
Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al
disposto dell’art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62, sono
esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la
cancelleria del tribunale.
Il pagamento del contributo assegnato, potrà essere
liquidato mediante accreditamento in c/c bancario o postale del
quale occorre trasmettere le coordinate
IBAN riferite al proprio Istituto di credito.
I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel
rispetto di quanto stabilito dall’art.18 del D.Lgs.
30/06/2003 n. 196.
Si comunica che, in base alla Legge 241/1990 e variazioni
successive, le pubblicazioni riconosciute di elevato valore
culturale saranno pubblicate sul Sito internet di questa Direzione
Generale.