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Contributi pubblicazioni periodiche

La domanda per i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale va presentata entro e non oltre il 30 giugno 2009


I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di Euro 2.065.828,00 annui, vengono concessi su conforme parere di una apposita Commissione di esperti.

A seguito di quanto disposto dalla Legge finanziaria 2009 e dal relativo bilancio di previsione dello Stato, sul fondo istituito per la concessione dei predetti contributi per l’esercizio finanziario 2009 sono stati stanziati €. 985.382,00.

A norma del regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2009,  in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore – Centro per il libro e la lettura - Via dell’Umiltà n. 33 - 00187 Roma - entro e non oltre il 30 giugno 2009.

La domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente (da spedirsi separatamente), e corredata dalla  documentazione di cui all'all. B.

Si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli artt. 18 e 19 della legge 416/81 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. Ai sensi degli artt. 1 e 27 della Deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS l’iscrizione al R.O.C. - Registro degli Operatori di Comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro Nazionale della Stampa  costituisce, per i soggetti di cui all’art. 2 della Deliberazione medesima, requisito per l’accesso alle provvidenze previste dalla legge 416/81.

Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell’art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Il pagamento del contributo assegnato, potrà essere liquidato mediante accreditamento in c/c bancario o postale del quale occorre trasmettere le coordinate IBAN riferite al proprio Istituto di credito.
 
I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall’art.18 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Si comunica che, in base alla Legge 241/1990 e variazioni successive, le pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale saranno pubblicate sul Sito internet di questa Direzione Generale.


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