In vista della prossima scadenza dei termini
per la presentazione delle domande di contributo annuale, ai sensi
dell’art. 8 della legge 534/1996, prevista per l’ultimo
giorno lavorativo del mese di febbraio, si confermano le istruzioni
impartite con la circolare n. 16/2002, ad eccezione di quanto
segue:
Art. 4 c. 3
Lett. b) l’atto costitutivo ed il vigente statuto potranno
non essere allegati alla domanda, se già inoltrati alla
Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il
diritto d’autore in occasione di presentazione di altre
istanze. Sarà in tal caso sufficiente fare apposito richiamo
a quanto già presentato;
lett. c) per quanto riguarda la relazione relativa
all’attività svolta nell’ultimo triennio, gli
istituti che hanno presentato istanza di contributo nel precedente
esercizio finanziario, potranno documentare soltanto
l’attività relativa al 2011;
lett. d) per quanto riguarda il programma di attività per il
triennio successivo, ove non modificato, gli istituti che hanno
presentato istanza di contributo nel precedente esercizio
finanziario, potranno documentare soltanto l’attività
programmata per il 2014;
lett. e) per quanto riguarda l’elenco delle attrezzature,
sarà sufficiente fare riferimento a quanto già
eventualmente presentato a meno che non ci siano modifiche da
segnalare;
lett. f) gli istituti che hanno presentato istanza nel precedente
esercizio finanziario dovranno presentare copia delle eventuali
pubblicazioni curate o edite nel solo 2011;
lett. i) per quanto riguarda la composizione delle cariche sociali,
sarà sufficiente fare riferimento a quanto già
eventualmente indicato in occasione di presentazione di precedenti
istanze, a meno che non ci siano modifiche da segnalare;
lett. l) la scheda descrittiva, debitamente compilata, andrà
presentata solo se la stessa è diversa da quanto
eventualmente precedentemente inoltrato. Sarà in tal caso
sufficiente fare apposito richiamo a quanto già
presentato.
Si fa presente che ai sensi
dell’art. 6 comma 2 del d.l. 78/2010, convertito dalla legge
122/2010 gli istituti beneficiari di contributi statali non possono
corrispondere compensi ai membri degli organi di amministrazione
dell’istituzione. In caso di accoglimento della domanda
sarà richiesto l’invio di apposita dichiarazione di
conformità al dettato della legge.
Per ulteriori informazioni:
adele.deluca@beniculturali.it
marco.dangelo@beniculturali.it