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Accordo SIAE - MiBAC per le riproduzioni di opere

E' in linea il testo dell'accordo SIAE, AIE, SNS, SLSI, UI-UNSA e MiBAC sul diritto d'autore e le riproduzioni delle opere delle biblioteche pubbliche


ACCORDO

tra

Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
Associazione Italiana Editori (A.I.E.)
Sindacato Nazionale Scrittori (S.N.S.)
Sindacato Libero Scrittori Italiani (S.L.S.I.)
Unione Nazionale Scrittori Italiani (U.I.L. – U.N.S.A.)

e

Ministero per i Beni e le Attività Culturali


PREMESSO CHE

a) l'articolo 2 della L. 18 agosto 2000, n. 248, pubblicata sulla G.U. n. 206 del 4 settembre 2000, introducendo  i commi 4 e 5 dell'articolo 68 della L. 22 aprile 1941, n. 633 (d’ora in avanti Legge autore), consente, conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo;

b) in base alle medesime disposizioni, le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi indicati nel punto a), possono essere effettuate con corresponsione agli aventi diritto di un compenso di natura forfetaria;

c) l’art. 181-ter, comma 1, della citata legge n. 633 del 1941 (introdotto dall’art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 248) demanda alla SIAE il compito di riscuotere il compenso forfetario;

d) lo stesso articolo 181 ter, comma 1, prevede la stipula di accordi tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate per la determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso forfetario;

e) alle biblioteche pubbliche statali facenti capo al Ministero per i Beni e le  Attività Culturali si applicano le disposizioni dettate per le biblioteche pubbliche degli artt. 68 e 181 ter della citata legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) le parti hanno provveduto direttamente ad elaborare i termini del presente accordo a seguito di appositi incontri e trattative che hanno altresì tenuto conto di un monitoraggio effettuato dagli uffici del MiBAC volto ad accertare il numero delle fotocopie effettuate nelle biblioteche in oggetto;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2
Il presente accordo, stipulato ai sensi dell’art. 181-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ha per oggetto le riproduzioni delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe, esistenti nelle biblioteche pubbliche statali ed effettuate all’interno delle stesse, fatte per uso personale, entro il limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico.
 
Art. 3
Si intendono compresi nell’accordo i servizi di riproduzione eventualmente concessi in outsourcing a condizione che il servizio avvenga all’interno dei locali delle biblioteche ed attenga alla attività svolta dalle biblioteche.

Art. 4
Sulla base delle indagini statistiche compiute dal MiBAC, il compenso annuale forfetario di cui all'articolo 68, comma 5, della Legge autore, è determinato per il biennio 2005-2006, e successivamente di biennio in biennio,  per fasce correlate al numero di fotocopie effettuate nell’anno, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente accordo.
I compensi della tabella allegata saranno adeguati annualmente in conformità alla variazione  dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 5
Il presente accordo regola esclusivamente i compensi di legge a partire dall’anno 2005.
Le parti si impegnano a trovare un accordo per regolare l’ammontare complessivo dei compensi e le modalità di pagamento per quanto dovuto dalla data di entrata in vigore del nuovo articolo 68 della Legge autore a tutto il 2004.

Art. 6
Il pagamento del compenso viene effettuato, annualmente, entro il 31 dicembre, per ciascun anno di competenza, a cura della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali. Per i compensi relativi all’anno in corso, questi saranno corrisposti entro 60 giorni dalla data della stipula del presente accordo compatibilmente con le disponibilità di cassa del MiBAC.

Art. 7
In relazione alle necessità di acquisire elementi per l'attribuzione dei compensi agli aventi diritto, la SIAE e le associazioni rappresentative degli aventi diritto, anche per il tramite di terzi, possono effettuare rilevazioni statistiche a campione delle copie effettivamente fatte all’interno delle biblioteche pubbliche statali, oggetto del presente accordo.
Le singole biblioteche, con congruo preavviso da parte della SIAE, sulla base di modalità concordate tra la SIAE e la Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, senza alcun onere a loro carico, collaboreranno con la SIAE e con i soggetti indicati da questa per la realizzazione di dette rilevazioni, anche sulla base delle eventuali documentazioni e basi di dati già in loro possesso.


I dati e le informazioni raccolte nel corso delle rilevazioni di cui al presente articolo saranno utilizzati:
1) al fine di ripartire i compensi tra gli aventi diritto, salvo diverso accordo tra le parti interessate;
2) al fine di attuare un monitoraggio dell’andamento dell’accordo, in relazione alle effettive modalità di svolgimento delle attività di fotocopiatura all’interno delle biblioteche pubbliche statali e alla diversa collocazione di dette biblioteche nella fascia di cui alla tabella allegata.

Art. 8
In ordine al rispetto dei limiti del 15% di ciascuna opera e dell’uso personale delle copie effettuate, sanciti dall’art. 68 della Legge autore, le biblioteche pubbliche statali si impegnano ad informare gli utilizzatori, con appositi avvisi o altri mezzi ritenuti idonei, circa le previsioni di legge.

Art. 9
E’ costituito un comitato paritetico, composto da rappresentanti della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali e da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, al fine di individuare i criteri di attuazione dei rilevamenti e del monitoraggio di cui all’art 7, di fornire alle parti stipulanti documentati pareri in ordine alle necessità di modifica della misura del compenso e di esaminare eventuali questioni interpretative.

Art. 10
Il presente accordo ha validità per il biennio 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2006 e si intenderà rinnovato automaticamente, allo scadere di ogni biennio, salvo diversa espressa volontà delle parti da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo raccomandata A/R.


Roma, lì  14 ottobre 2005


Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
Il Direttore Generale
Luciano Scala


 
Società Italiana degli Autori e degli Editori
(SIAE)
Il Direttore Generale
Angelo Della Valle

Associazione Italiana Editori
(AIE)
Il Presidente
Federico Motta Sindacato Libero Scrittori Italiani
(SLSI)
Il Presidente
Francesco Mercadante

Sindacato Nazionale Scrittori
(SNS)
Il Segretario
Alessandro Occhipinti 


Unione Nazionale Scrittori e Artisti
UIL-UNSA
Il Segretario Generale
Maurizio Nicolia


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

SUDDIVISIONE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI  PER FASCE DI FOTOCOPIE

         
Elenco Biblioteche esenti dal pagamento dei compensi in quanto non offrono servizi di fotocopiatura (Totale 11).

  • Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Abbazia di S. Giustina di Padova
  • Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Praglia (Teolo – PD)
  • Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Montecassino (Cassino – FR)
  • Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Casamari (Veroli – FR)
  • Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Farfa (Farfa – RI)
  • Biblioteca Abbazia di Trisulti (Collepardo – FR)
  • Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata (Grottaferrata –RM)
  • Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Scolastica (Subiaco – RM)
  • Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Abbazia Benedettina della S.S. Trinità (Cava dei Tirreni – SA)
  • Biblioteca del Monumento Statale di Montevergine di Avellino
  • Biblioteca Statale Oratoriana del Monumento Nazionale dei Girolamini di Napoli

Fino a 10.000 fotocopie (9 biblioteche) Compenso unitario: € 500
Totale compensi annui  € 4500

  • Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze
  • Biblioteca Riccardiana di Firenze
  • Biblioteca Statale di Gorizia
  • Biblioteca Angelica di Roma
  • Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma
  • Biblioteca Statale Baldini di Roma
  • Biblioteca Vallicelliana di Roma
  • Biblioteca Casanatense di Roma
  • Biblioteca Reale di Torino

Fino a 50.000 fotocopie ( 8 biblioteche) Compenso unitario: € 1.500
Totale compensi annui  € 12.000

  • Biblioteca Nazionale di Cosenza
  • Biblioteca Statale di Cremona
  • Biblioteca Statale di Lucca
  • Biblioteca Statale di Macerata
  • Biblioteca Palatina di Parma
  • Biblioteca Medica Statale di Roma
  • Biblioteca Universitaria di Sassari
  • Biblioteca Statale di Trieste


Fino a 150.000 fotocopie  (10 biblioteche) Compenso unitario: € 3.000
Totale compensi annui  € 30.000

  • Biblioteca Nazionale di Bari
  • Biblioteca Universitaria di Cagliari
  • Biblioteca Marucelliana di Firenze
  • Biblioteca Universitaria di Genova
  • Biblioteca Estense Universitaria di Modena
  • Biblioteca Universitaria di Napoli
  • Biblioteca Universitaria di Pavia
  • Biblioteca Nazionale di Potenza
  • Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
  • Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia


Fino a 500.000 fotocopie  ( 6 biblioteche) Compenso unitario: € 4.500
Totale compensi annui  € 27.000

  • Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
  • Biblioteca Nazionale Braidense di Milano
  • Biblioteca Universitaria di Padov
  • Biblioteca Universitaria di Pisa
  • Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma
  • Biblioteca Universitaria di Torino


 Fino a 1.000.000 fotocopie  (1 biblioteca) Compenso unitario: € 9.000
 Totale compensi annui  € 9.000

  • Biblioteca Nazionale di Napoli

Oltre 1.000.000 fotocopie  (1 biblioteca) Compenso unitario: € 18.000
Totale compensi annui  € 18.000

  • Biblioteca Nazionale Centrale di Roma


Totale ammontare annuo dei compensi dovuti per tutte le biblioteche pubbliche statali:
€ 100.500,00.


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