ACCORDO
tra
Società Italiana degli Autori
ed Editori (S.I.A.E.)
Associazione Italiana Editori (A.I.E.)
Sindacato Nazionale Scrittori (S.N.S.)
Sindacato Libero Scrittori Italiani (S.L.S.I.)
Unione Nazionale Scrittori Italiani (U.I.L. –
U.N.S.A.)
e
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
PREMESSO CHE
a) l'articolo 2 della L. 18 agosto 2000, n. 248, pubblicata
sulla G.U. n. 206 del 4 settembre 2000, introducendo i commi
4 e 5 dell'articolo 68 della L. 22 aprile 1941, n. 633 (d’ora
in avanti Legge autore), consente, conformemente alla Convenzione
di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 20 giugno 1978, n.
399, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico,
escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia,
xerocopia o sistema analogo;
b) in base alle medesime disposizioni, le riproduzioni
delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
all’interno delle stesse con i mezzi indicati nel punto a),
possono essere effettuate con corresponsione agli aventi diritto di
un compenso di natura forfetaria;
c) l’art. 181-ter, comma 1, della citata legge n. 633
del 1941 (introdotto dall’art. 2 della legge 18 agosto 2000,
n. 248) demanda alla SIAE il compito di riscuotere il compenso
forfetario;
d) lo stesso articolo 181 ter, comma 1, prevede la stipula
di accordi tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate
per la determinazione della misura e delle modalità di
pagamento del compenso forfetario;
e) alle biblioteche pubbliche statali facenti capo al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali si
applicano le disposizioni dettate per le biblioteche pubbliche
degli artt. 68 e 181 ter della citata legge n. 633 del 1941 e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) le parti hanno provveduto direttamente ad elaborare i termini
del presente accordo a seguito di appositi incontri e trattative
che hanno altresì tenuto conto di un monitoraggio effettuato
dagli uffici del MiBAC volto ad accertare il numero delle fotocopie
effettuate nelle biblioteche in oggetto;
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Art. 2
Il presente accordo, stipulato ai sensi dell’art. 181-ter,
comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, ha per oggetto le
riproduzioni delle opere dell’ingegno pubblicate per le
stampe, esistenti nelle biblioteche pubbliche statali ed effettuate
all’interno delle stesse, fatte per uso personale, entro il
limite del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico.
Art. 3
Si intendono compresi nell’accordo i servizi di riproduzione
eventualmente concessi in outsourcing a condizione che il servizio
avvenga all’interno dei locali delle biblioteche ed attenga
alla attività svolta dalle biblioteche.
Art. 4
Sulla base delle indagini statistiche compiute dal MiBAC, il
compenso annuale forfetario di cui all'articolo 68, comma 5, della
Legge autore, è determinato per il biennio 2005-2006, e
successivamente di biennio in biennio, per fasce correlate al
numero di fotocopie effettuate nell’anno, secondo la tabella
allegata che fa parte integrante del presente accordo.
I compensi della tabella allegata saranno adeguati annualmente in
conformità alla variazione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo.
Art. 5
Il presente accordo regola esclusivamente i compensi di legge a
partire dall’anno 2005.
Le parti si impegnano a trovare un accordo per regolare
l’ammontare complessivo dei compensi e le modalità di
pagamento per quanto dovuto dalla data di entrata in vigore del
nuovo articolo 68 della Legge autore a tutto il 2004.
Art. 6
Il pagamento del compenso viene effettuato, annualmente, entro il
31 dicembre, per ciascun anno di competenza, a cura della Direzione
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali. Per i
compensi relativi all’anno in corso, questi saranno
corrisposti entro 60 giorni dalla data della stipula del presente
accordo compatibilmente con le disponibilità di cassa del
MiBAC.
Art. 7
In relazione alle necessità di acquisire elementi per
l'attribuzione dei compensi agli aventi diritto, la SIAE e le
associazioni rappresentative degli aventi diritto, anche per il
tramite di terzi, possono effettuare rilevazioni statistiche a
campione delle copie effettivamente fatte all’interno delle
biblioteche pubbliche statali, oggetto del presente accordo.
Le singole biblioteche, con congruo preavviso da parte della SIAE,
sulla base di modalità concordate tra la SIAE e la Direzione
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali, senza alcun
onere a loro carico, collaboreranno con la SIAE e con i soggetti
indicati da questa per la realizzazione di dette rilevazioni, anche
sulla base delle eventuali documentazioni e basi di dati già
in loro possesso.
I dati e le informazioni raccolte nel corso delle rilevazioni di
cui al presente articolo saranno utilizzati:
1) al fine di ripartire i compensi tra gli aventi diritto, salvo
diverso accordo tra le parti interessate;
2) al fine di attuare un monitoraggio dell’andamento
dell’accordo, in relazione alle effettive modalità di
svolgimento delle attività di fotocopiatura
all’interno delle biblioteche pubbliche statali e alla
diversa collocazione di dette biblioteche nella fascia di cui alla
tabella allegata.
Art. 8
In ordine al rispetto dei limiti del 15% di ciascuna opera e
dell’uso personale delle copie effettuate, sanciti
dall’art. 68 della Legge autore, le biblioteche pubbliche
statali si impegnano ad informare gli utilizzatori, con appositi
avvisi o altri mezzi ritenuti idonei, circa le previsioni di
legge.
Art. 9
E’ costituito un comitato paritetico, composto da
rappresentanti della Direzione Generale per i Beni Librari e gli
Istituti Culturali e da un rappresentante per ciascuna delle parti
firmatarie, al fine di individuare i criteri di attuazione dei
rilevamenti e del monitoraggio di cui all’art 7, di fornire
alle parti stipulanti documentati pareri in ordine alle
necessità di modifica della misura del compenso e di
esaminare eventuali questioni interpretative.
Art. 10
Il presente accordo ha validità per il biennio 1 gennaio
2005 - 31 dicembre 2006 e si intenderà rinnovato
automaticamente, allo scadere di ogni biennio, salvo diversa
espressa volontà delle parti da comunicarsi almeno 90 giorni
prima della scadenza, a mezzo raccomandata A/R.
Roma, lì 14 ottobre 2005
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari
Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti
Culturali
Il Direttore Generale
Luciano Scala
Società Italiana degli Autori e degli Editori
(SIAE)
Il Direttore Generale
Angelo Della Valle
Associazione Italiana Editori
(AIE)
Il Presidente
Federico Motta Sindacato Libero Scrittori Italiani
(SLSI)
Il Presidente
Francesco Mercadante
Sindacato Nazionale Scrittori
(SNS)
Il Segretario
Alessandro Occhipinti
Unione Nazionale Scrittori e Artisti
UIL-UNSA
Il Segretario Generale
Maurizio Nicolia
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
SUDDIVISIONE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI PER FASCE
DI FOTOCOPIE
Elenco Biblioteche esenti dal pagamento dei compensi in quanto non
offrono servizi di fotocopiatura (Totale 11).
- Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Abbazia di S.
Giustina di Padova
- Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Praglia (Teolo
– PD)
- Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Montecassino
(Cassino – FR)
- Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Casamari (Veroli
– FR)
- Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Farfa (Farfa
– RI)
- Biblioteca Abbazia di Trisulti (Collepardo – FR)
- Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata
(Grottaferrata –RM)
- Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di S. Scolastica
(Subiaco – RM)
- Biblioteca Statale del Monumento Nazionale Abbazia Benedettina
della S.S. Trinità (Cava dei Tirreni –
SA)
- Biblioteca del Monumento Statale di Montevergine di
Avellino
- Biblioteca Statale Oratoriana del Monumento Nazionale dei
Girolamini di Napoli
Fino a 10.000 fotocopie (9 biblioteche) Compenso unitario:
€ 500
Totale compensi annui € 4500
- Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze
- Biblioteca Riccardiana di Firenze
- Biblioteca Statale di Gorizia
- Biblioteca Angelica di Roma
- Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte di Roma
- Biblioteca Statale Baldini di Roma
- Biblioteca Vallicelliana di Roma
- Biblioteca Casanatense di Roma
- Biblioteca Reale di Torino
Fino a 50.000 fotocopie ( 8 biblioteche) Compenso unitario:
€ 1.500
Totale compensi annui € 12.000
- Biblioteca Nazionale di Cosenza
- Biblioteca Statale di Cremona
- Biblioteca Statale di Lucca
- Biblioteca Statale di Macerata
- Biblioteca Palatina di Parma
- Biblioteca Medica Statale di Roma
- Biblioteca Universitaria di Sassari
- Biblioteca Statale di Trieste
Fino a 150.000 fotocopie (10 biblioteche) Compenso
unitario: € 3.000
Totale compensi annui € 30.000
- Biblioteca Nazionale di Bari
- Biblioteca Universitaria di Cagliari
- Biblioteca Marucelliana di Firenze
- Biblioteca Universitaria di Genova
- Biblioteca Estense Universitaria di Modena
- Biblioteca Universitaria di Napoli
- Biblioteca Universitaria di Pavia
- Biblioteca Nazionale di Potenza
- Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma
- Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia
Fino a 500.000 fotocopie ( 6 biblioteche) Compenso unitario:
€ 4.500
Totale compensi annui € 27.000
- Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
- Biblioteca Nazionale Braidense di Milano
- Biblioteca Universitaria di Padov
- Biblioteca Universitaria di Pisa
- Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma
- Biblioteca Universitaria di Torino
Fino a 1.000.000 fotocopie (1 biblioteca) Compenso
unitario: € 9.000
Totale compensi annui € 9.000
- Biblioteca Nazionale di Napoli
Oltre 1.000.000 fotocopie (1 biblioteca) Compenso
unitario: € 18.000
Totale compensi annui € 18.000
- Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Totale ammontare annuo dei compensi dovuti per tutte le biblioteche
pubbliche statali:
€ 100.500,00.