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Normativa

NORMATIVA ITALIANA

Legislazione generale

  • Costituzione italiana ( artt 2,4,9,21,33,35).
    Nonostante in costituzione manchi un esplicito riferimento al diritto d'autore, il fondamento di tale istituto giuridico si rinviene in alcuni principi cardine della stessa. Primo tra tutti l'art. 2 che sancisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo da parte della Repubblica. Tra questi diritti, fondamentale, è il diritto-dovere al lavoro (art.4), tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35). Il diritto d'autore mira alla protezione delle opere d'ingegno, a loro volta espressione del lavoro intellettuale. Il riconoscimento in capo all'autore originario di diritti morali e patrimoniali fornisce allo stesso un incentivo alla creazione e alla diffusione dell'opera. Tuttavia è necessario un bilanciamento tra il diritto del singolo a godere dei frutti delle proprie opere e il diritto della collettività a godere dei benefici dell'ingegno umano. A tal proposito gli artt. 9, 33, 21, si pongono come limiti al diritto d'autore, essendo consentite una serie di utilizzazioni dell'opera per finalità didattica-divulgativa e di ricerca, nonchè la libertà di manifestazione del pensiero, anche quando questo riguardi conoscenze e informazioni altrui fatte lecitamente proprie.
  • Codice Civile( Libro V, Titolo IX, Capo I: artt. 2575 -2583)

Legislazione di settore

NORMATIVA EUROPEA

NORMATIVA INTERNAZIONALE

  • Il primo riconoscimento internazionale del diritto d'autore risale al 1886 ed è la "Convenzione per la creazione di una Unione internazionale per le opere letterarie e artistiche",meglio conosciuta come la Convenzione di Berna. Il testo ha subito negli anni numerose modifiche ed è stato ratificato nel nostro ordinamento con legge 20 giugno 1978, n.399. I Paesi firmatari, costituitisi in Unione per la protezione dei diritti degli autori, nel Preambolo della stessa, esprimevano la volontà di giungere ad una disciplina il più possibile uniforme attraverso il cd. principio del trattamento nazionale o principio di assimilazione sancito nell'art 5. In forza di tale articolo le opere provenienti da un Paese unionista devono godere negli altri Paesi firmatari la Convenzione dello stesso trattamento assicurato dalla legge nazionale ai propri cittadini, oltre a quelli minimi garantiti dalla Convenzione. Inizialmente gli Stati Uniti rifiutarono di entrare nella Convenzione perchè ciò avrebbe richiesto importanti cambiamenti nella propria legislazione sul copyright (in particolare per quanto riguardava i diritti morali e la rimozione della necessità di registrazione e della nota di copyright), per poi aderirvi molto tempo dopo, nel 1989.
  • Seguendo un ordine cronologico non può non menzionarsi la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che all'art. 27 sancisce il valore supremo dell'ingegno umano. Detto articolo riconoscendo da un lato il diritto d'autore e dall'altro il diritto alla ricerca e alla cultura, introduce il principio dell'equilibrio su cui si baseranno le eccezioni alla tutela autorale.
  • Accanto alla Convenzione di Berna, tra gli atti di maggior rilievo a livello internazionale, si pone la Convenzione Universale sul diritto d'autore, siglata a Ginevra nel 1952, è stata oggetto di revisione con l'Atto di Parigi nel 1971 e ratificata con legge 16 maggio 1977, n. 306. La sua adozione risulta strettamente correlata all'iniziale rifiuto degli Stati Uniti di entrare nei Paesi Unionisti della Convenzione di Berna, pertanto da quando questi hanno aderito (1989) e dalla nascita del WTO, la convenzione ha perso la sua valenza effettiva pur rimanendo un atto importante nella storia del copyright.
  • Nel 1961 è riconosciuta una tutela specifica dei produttori di fonogrammi tramite la "Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione". L'adozione di tale provvedimento è da contestualizzarsi in un periodo di grande sviluppo tecnologico e risponde all'esigenza di proteggere quei soggetti maggiormente esposti alla pirateria.
  • Una svolta fondamentale nella tutela internazionale del diritto d'autore è segnata dalla "Convenzione istitutiva dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale" (OMPI) sottoscritta a Stoccolma il 14 Luglio 1967 e ratificata con legge 28 aprile 1976, n.424. Si tratta di un organismo con lo scopo di promuovere attraverso la cooperazione internazionale la creazione,disseminazione,uso e protezione dei prodotti della mente umana per il progresso economico,culturale e sociale di tutta l'umanità.
  •  Nel 1994 la Word Trade Organization promuove l'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio (Trade related Aspects of Intellectual property Rights - TRIPS) ratificato con legge 29 dicembre 1994 n.747. L'accordo ha la peculiare caratteristica di prendere in considerazione la tutela della proprietà intellettuale con esclusivo riferimento agli aspetti commercialmente rilevanti, presentando, dunque, una visuale assai più ristretta rispetto alla Convenzione di Berna. Solo due anni dopo l'OMPI ha sottoscritto un accordo di cooperazione con la World Trade Organization, espandendo le proprie competenze e dimostrando altresì l'importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale.
  • Proprio al 1996 risalgono due trattati dell'OMPI, il Trattato sul Diritto d'Autore ( WCT) ed il Trattato sulle interpretazioni, le esecuzioni ed i fonogrammi (WPPT). Entrambi mirano,da un lato, ad un'ulteriore armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale e, dall'altro, al loro adeguamento ai nuovi rischi della società dell'informazione. In particolare il WCT s'inserisce nel sistema costruito dalla Convenzione di Berna (nel testo riveduto a Parigi nel 1971), ed è definito come un accordo particolare tra Stati ex art.20 della Convenzione stessa, mentre rispetto agli altri trattati internazionali il rapporto è di assoluta indipendenza e autonomia.
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