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Opere orfane

Sono considerate orfane le opere (libri, riviste, quotidiani, opere cinematografiche o audiovisive, fonogrammi) protette dai diritti d'autore, di cui però non si conoscono o non si riescono a rintracciare gli autori o altri titolari dei diritti.

La Direttiva 28/2012/Ue su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, recepita con il decreto legislativo 10 novembre 2014, n. 163, ha introdotto nella legge n. 633/1941 una nuova “eccezione al diritto d’autore” a favore di determinate organizzazioni aventi finalità di interesse pubblico culturale.

Le organizzazioni che possono utilizzare un’opera orfana (organizzazioni beneficiarie) sono: le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei accessibili al pubblico; gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico.

L’eccezione si concretizza nella facoltà di riproduzione di opere contenute nelle collezioni delle organizzazioni beneficiarie ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro e di messa a disposizione del pubblico.

L’utilizzo è consentito solo per scopi di interesse pubblico e senza trarne profitto. I ricavi eventualmente generati sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione e per la messa a disposizione delle opere orfane (articolo 69-bis L. 633/41).

Un’opera protetta da diritto d’autore può essere dichiarata orfana solo al termine di una “ricerca diligente” dei titolari dei diritti svolta dalle organizzazioni, o da soggetti da loro incaricati, con le modalità previste dall’articolo 69-quater L. 633/41. E’ definita diligente poiché deve essere svolta secondo i principi di buona fede e correttezza professionale ed è anteriore all’utilizzo dell’opera.

Si svolge consultando fonti di informazione appropriate per ciascuna categoria di opere e comunque, quelle previste a livello comunitario nell’allegato alla direttiva e quelle previste a livello nazionale dall’art. 69-septies L. 633/1941.

La ricerca dei titolari dei diritti deve essere svolta nello Stato membro dell’Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima diffusione dell’emissione.

Una ricerca che non ha consentito di individuare e/o rintracciare i titolari dei diritti potrà considerarsi conclusa, e l’opera potrà essere dichiarata orfana, solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data della pubblicazione su questo sito dell’esito della ricerca e senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno (articolo 69).

Le organizzazioni beneficiarie che intendono utilizzare un’opera orfana devono comunicare i seguenti dati all’indirizzo di posta elettronica opereorfane@cultura.gov.it:

  • inizio della ricerca diligente
  • esito della ricerca diligente
  • estremi identificativi dell’opera o del fonogramma
  • contatti dell’organizzazione
  • utilizzi dell’opera orfana
  • qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere utilizzate

La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore provvede a pubblicare i dati sul sito internet istituzionale. La normativa italiana prevede che una ricerca che non ha consentito di individuare e/o rintracciare i titolari dei diritti potrà considerarsi conclusa, e l’opera potrà essere dichiarata orfana, solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data della pubblicazione su questo sito dell’esito della ricerca e senza che la titolarità sia stata rivendicata da alcuno.

I dati relativi alle opere dichiarate orfane devono essere poi registrati dall’organizzazione beneficiaria nella banca dati europea gestita dall’Euipo.

Il titolare dei diritti su un’opera considerata orfana può, in qualsiasi momento, porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti.

Il titolare dei diritti su un’opera “proposta orfana” (il termine di 90 giorni non è ancora decorso) può rivendicarne la titolarità presso la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore.

La rivendicazione della titolarità su un’opera già considerata orfana, invece, può avvenire direttamente presso le organizzazioni beneficiarie coinvolte.

Qualsiasi modifica dello status di opera orfana deve essere comunicata alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore (all’indirizzo di posta elettronica opereorfane@cultura.gov.it) e alla banca dati europea gestita dall’Euipo.

 

 

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