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Opere fuori commercio (OfC)

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante attuazione della direttiva 790/2019, ha introdotto nella legge n. 633/1941 sul diritto d’autore (Lda) una serie di specifiche disposizioni in materia di utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio (di seguito OfC).

Sono fuori commercio le opere non disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all’interno dell’Unione europea da almeno 10 anni.

Gli istituti per il patrimonio culturale (in particolare biblioteche, musei, archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonché gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici) possono utilizzare le OfC presenti nelle proprie collezioni richiedendo una licenza non esclusiva a fini non commerciali ad un organismo di gestione collettiva (OGC).

In primo luogo gli istituti hanno il compito di determinare se un’opera presente permanentemente nelle proprie raccolte sia fuori commercio (art. 102-undecies Lda), pertanto devono verificare la disponibilità nei canali commerciali abituali, compiendo un ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale mediante la consultazione delle fonti d'informazione appropriate.

Dopo aver accertato che si tratta di OfC l’istituto interessato richiede all’OGC - rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza - il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per l’utilizzo dell'opera (art. 102-duodecies Lda).

Nei casi in cui non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di dati e programmi per elaboratore, gli istituti hanno la facoltà di utilizzare le OfC presenti in modo permanente nelle loro raccolte a condizione che sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti, salvo in caso di impossibilità, e che siano messe a disposizione su siti web non commerciali (102-duodecies, c. 4, Lda).
 
L’OGC che ha ricevuto la richiesta controlla l’adeguatezza della verifica della disponibilità sui canali commerciali dell’opera effettuata dall’istituto ed informa i titolari dei diritti. Se la verifica è reputata adeguata, l’OGC comunica di aver ricevuto la richiesta di licenza al Mic-Direzione generale biblioteche e diritto d’autore che la pubblica su questo sito.
La comunicazione avviene scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
dg-bda.operefuoricommercio@cultura.gov.it 
 
Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione e in mancanza di opposizione da parte dei titolari dei diritti la licenza viene rilasciata. L’OGC provvede a darne comunicazione anche al portale unico europeo gestito dall’Euipo, per il quale il Servizio II di questa Direzione generale svolge il ruolo di punto di contatto nazionale, unitamente alle informazioni pertinenti (art. 102-terdecies, c. 2, Lda).
Il portale delle opere fuori commercio è stato istituito affinché tutte le informazioni relative all’uso di queste opere, compresi i dati sulle esclusioni da parte dei titolari dei diritti, siano adeguatamente rese note e siano disponibili in un portale unico online accessibile al pubblico.
L’utilizzo dell’opera può avvenire solamente decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della licenza sul portale Euipo.
Le licenze possono essere revocate in qualsiasi momento su richiesta dei titolari dei diritti, in tal caso l’OGC provvede a darne comunicazione all’istituto per il patrimonio culturale e al MiC-DGBDA con le medesime forme di pubblicità  (si ricorda l’indirizzo di posta elettronica
dg-bda.operefuoricommercio@cultura.gov.it).
 

 

 
 
 
 

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