Il Servizio II istruisce la procedura per l’assegnazione delle quote del Fondo per il diritto di prestito pubblico agli aventi diritto.
Il Fondo, istituito con l'articolo 2, commi 132-133, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, assicura una remunerazione forfettaria del prestito delle opere tutelate dal diritto d’autore (art. 69 della L. 633/1941) effettuato nelle biblioteche dello Stato e degli Enti pubblici a fini esclusivi di promozione culturale e studio personale.
La normativa affida alla SIAE il compito di ripartire il Fondo tra gli aventi diritto, sulla base dei criteri stabiliti con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentite le associazioni di categoria interessate e la Conferenza per il coordinamento tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Il primo Decreto previsto dall’art. 2 c. 132 della sopra citata Legge 286/2006, è stato predisposto da questa Direzione Generale, dopo aver sentito le Associazioni di categoria interessate.
- D.M. 18.06.2007 - Indirizzi per la ripartizione del fondo per il diritto di prestito pubblico
Individuati i beneficiari del Fondo si è reso necessario conoscere le percentuali dei prestiti di opere a stampa, videogrammi e fonogrammi con un secondo decreto:
- D.M. 10.12.2007 - ripartizione in percentuali del Fondo per il diritto di prestito pubblico
Altri decreti: