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Art.8 della legge n. 534 del 17 ottobre 1996

Gli Istituti culturali che non sono inseriti nella tabella triennale di cui all’art. 1, legge 17 ottobre 1996, n. 534, possono ricevere contributi annuali. In particolare, l’art. 8 della legge del 17 ottobre 1996, n.534, prevede che il Ministro possa erogare i contributi annuali alle istituzioni culturali non inserite nella tabella triennale, le quali:

  • svolgano la loro attività da almeno un triennio e sulla base di una programmazione triennale;
  • prestino rilevanti servizi in campo culturale;
  • promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico.
  • svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nella circolare n.8 del 5 dicembre 2025 recante Norme per l’ammissione ai contributi statali annuali previsti dall’articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”.


Risposte a domande frequenti (FAQ)

Piani di ripartizione dei contributi

Clicca qui per visualizzare i decreti relativi ai piani di ripartizione dei contributi annuali.

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