Titolo+CondividiSu
Titolo CondividiSu

Art.1 della legge n. 534 del 17 ottobre 1996

L’art.1 della legge del 17 ottobre 1996, n. 534, prevede che le istituzioni culturali, se in possesso dei requisiti sotto elencati, possano essere ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato, mediante l’inserimento in apposita tabella triennale.

Ai sensi dell’art. 6 comma n. 1 lett. a) circolare n. 5 del 20 febbraio 2023, i beneficiari del contributo triennale ex articolo 1 L.534/96 hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero della Cultura, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, il bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno ed, ai sensi della lettera b), con le stesse modalità, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio preventivo, la relazione riepilogativa dell’attività culturale svolta ed il programma culturale.

Gli istituti culturali devono:

  • essere istituiti con legge dello stato e svolgere compiti stabiliti dalla stessa legge oppure essere in possesso della personalità giuridica;
  • non avere finalità di lucro;
  • promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile;
  • disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, fruibile dal pubblico in forma continuativa;
  • svolgere e fornire servizi di accertato e rilevante valore culturale;
  • sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica;
  • organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale in relazione all’attività svolta;
  • svolgere l’attività sulla base di un programma triennale;
  • svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni;
  • documentare l’attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali;
  • presentare il programma di attività per il triennio successivo;
  • disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle proprie attività;
  • per il primo inserimento è altresì richiesto che le istituzioni culturali siano costituite e svolgano un’attività continuativa da almeno cinque anni. Di tale attività, nel momento della presentazione della domanda di inserimento, dovrà essere documentato almeno l’ultimo triennio.

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nella circolare del 20 febbraio 2023, n. 5.

Risposte a domande frequenti (FAQ)

Tabelle triennali

Clicca qui per visualizzare i decreti relativi alle tabelle delle istituzioni culturali ammesse al contributo.

Contatti

Condividi su:

torna all'inizio del contenuto